Con un recente decreto-legge, il Consiglio dei Ministri ha rimodulato il calendario per l’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dalla Legge di Bilancio 2023, che impone alle imprese italiane di
stipulare una polizza assicurativa contro eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, frane, esondazioni).
La novità principale?
Una scadenza diversificata in base alla dimensione aziendale, per agevolare un’implementazione sostenibile e proporzionata.
Ecco le nuove date chiave:
Grandi imprese: obbligo confermato dal 1° aprile 2025. Nessuna sanzione però per i primi
90 giorni.
Medie imprese: obbligo posticipato al 1° ottobre 2025.
Piccole e microimprese: obbligo rinviato al 1° gennaio 2026.
Questa proroga a scaglioni tiene conto delle differenti capacità organizzative ed economiche delle aziende, in un contesto di mercato assicurativo ancora in evoluzione e non sempre in grado di offrire prodotti accessibili e adeguati, soprattutto per le realtà più piccole.
Come vengono definite le dimensioni aziendali?
Il decreto si basa sui parametri europei, già recepiti in Italia.
Ecco un rapido riepilogo:
Tipologia | Dipendenti | Fatturato o Bilancio annuo |
Micro | < 10 | ≤ €2 milioni |
Piccole | < 50 | ≤ €10 milioni |
Medie | < 250 | ≤ €50 milioni o ≤ €43 milioni (bilancio) |
Grandi | > 250 | > €50 milioni o > €43 milioni (bilancio) |
Perché questo rinvio?
Il rinvio nasce dalla necessità di:
Dare respiro alle PMI, che in molti casi hanno riscontrato difficoltà economiche nel
sostenere premi assicurativi elevati;
Permettere al mercato assicurativo di proporre prodotti più mirati e sostenibili;
Chiarire gli aspetti operativi ancora aperti, tramite un decreto attuativo atteso nelle
prossime settimane.
Il Ministero ha chiarito che questo differimento non equivale a un’esenzione, ma rappresenta un
realistico adattamento dei tempi di attuazione, coerente con le esigenze del sistema produttivo
italiano.
Ottima esperienza.
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Commento da Vincenzo.